INDICE
C4.1. COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO
C4.2. COSTRUZIONI DI ACCIAIO
C4.3. COSTRUZIONI COMPOSTE DI ACCIAIO - CALCESTRUZZO
C4.4. COSTRUZIONI DI LEGNO
C4.5. COSTRUZIONI DI MURATURA

C4.6. ALTRI SISTEMI COSTRUTTIVI

C4.6. ALTRI SISTEMI COSTRUTTIVI
Il § 4.6 delle NTC contiene rilevanti novità finalizzate a fare chiarezza sulla possibilità di realizzare costruzioni mediante sistemi costruttivi differenti da quelli indicati nel Capitolo 4 delle NTC stesse.
Le NTC chiariscono che si intendono per “sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle presenti norme tecniche” quelli per cui le regole di progettazione ed esecuzione non siano previste nelle NTC stesse o nei riferimenti tecnici e nei documenti di comprovata validità di cui al Capitolo 12, nel rispetto dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche. Si estende quindi il concetto di sistemi costruttivi disciplinati dalla normativa tecnica nazionale, oltre a quelli esplicitamente trattati (quali strutture in c.a. e c.a.p., in carpenteria metallica, miste acciaio-cls, in legno ed in muratura), anche ai sistemi costruttivi le cui regole di progettazione siano riportate nei documenti di comprovata validità di cui al Capitolo 12, nel rispetto dei livelli di sicurezza delle
norme tecniche nazionali. In altre parole si intendono disciplinati dalle norme tecniche nazionali anche quei sistemi costruttivi compiutamente trattati negli Eurocodici, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli basati sull’impiego dell’alluminio, a condizione che siano applicate le Appendici nazionali italiane agli stessi Eurocodici.
Pertanto, all’impiego di sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati nelle NTC, così come sopra chiarito, si applica quanto indicato all’articolo 52, comma 2, del DPR 380/2001, che prevede che la loro idoneità debba essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio e previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale.
Tale dichiarazione sarà riferita allo specifico progetto e/o cantiere, non avrà carattere generale, dovrà essere comunque preventiva all’avvio dei lavori e potrà essere richiesta mediante istanza indirizzata al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici secondo le procedure previste dallo stesso Servizio. La documentazione allegata all’istanza dovrà ricomprendere anche la descrizione delle regole di progettazione ed esecuzione assunte a base del progetto, la loro giustificazione teorica, tecnica, scientifica ed eventualmente sperimentale, nonché la dimostrazione del rispetto dei principi e dei livelli di sicurezza previsti dalle NTC.
Come indicato nelle NTC, in ogni caso, i materiali o prodotti strutturali utilizzati nel sistema costruttivo devono essere conformi ai requisiti di cui al Capitolo 11, con particolare riferimento, per i materiali o prodotti innovativi, a quanto previsto al caso c) del § 11.1 (qualificazione mediante marcatura CE basata su ETA oppure mediante Certificato di Valutazione Tecnica). La qualificazione dei materiali e prodotti deve essere oggetto di apposita esauriente relazione accompagnata dalla pertinente documentazione specificata nelle relative Linee Guida, ove disponibili, oppure indicata dal Servizio Tecnico Centrale; tale relazione deve essere allegata alla richiesta di Dichiarazione di cui al presente paragrafo.
La Dichiarazione di idoneità di sistemi costruttivi, di cui all’articolo 52, comma 2, del D.P.R. 380/2001, costituisce, pertanto, atto tecnicamente diverso dal Certificato di Valutazione Tecnica di materiali o prodotti innovativi o comunque non coperti dalla normativa nazionale od europea, di cui al § 11.1, caso c), delle NTC. Quest’ultimo, infatti, costituisce documentazione di qualificazione idonea alla dichiarazione delle prestazioni finalizzata alla commercializzazione ed impiego di un prodotto da costruzione, indipendentemente dall’uso specifico, dalle regole di progettazione dell’opera di destinazione e che non ne comprova l’idoneità ad uno specifico impiego in un determinato sistema costruttivo o in una determinata opera. La
Dichiarazione di idoneità di cui al presente paragrafo si riferisce invece ad uno specifico sistema costruttivo oppure ad una specifica opera, con particolare riferimento ai casi in cui vengono impiegati materiali e prodotti o metodi e criteri di progettazione non contenuti nelle NTC o nei documenti di comprovata validità in esse considerati.
Infine, stanti le possibili difficoltà applicative e/o interpretative della materia trattata al § 4.6 delle NTC e nel presente paragrafo, le NTC rammentano che le amministrazioni territorialmente competenti alla verifica dell’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni ai sensi del DPR 380/2001 (gli ex Uffici del Genio Civile Regionali, nelle articolazioni territoriali oggi previste da apposite leggi regionali) o le amministrazioni committenti, possono avvalersi dell’attività consultiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del DPR 204/2006, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale. A tal fine, quindi, le Amministrazioni, di controllo o committenti, possono richiedere specifici pareri preventivi
al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per il tramite del Servizio Tecnico Centrale.