INDICE

11.1. GENERALITÀ

11.2. CALCESTRUZZO
11.2.1. SPECIFICHE PER IL CALCESTRUZZO
11.2.2. CONTROLLI DI QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO
11.2.3. VALUTAZIONE PRELIMINARE
11.2.4. PRELIEVO E PROVA DEI CAMPIONI
11.2.5. CONTROLLO DI ACCETTAZIONE
11.2.5.1 CONTROLLO DI TIPO A
11.2.5.2 CONTROLLO DI TIPO B
11.2.5.3 PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI DI CONTROLLO
11.2.6. CONTROLLO DELLA RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA
11.2.7. PROVE COMPLEMENTARI
11.2.8. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO
11.2.9. COMPONENTI DEL CALCESTRUZZO
11.2.9.1 LEGANTI
11.2.9.2 AGGREGATI
11.2.9.3 AGGIUNTE
11.2.9.4 ADDITIVI
11.2.9.5 ACQUA DI IMPASTO
11.2.9.6 MISCELE PRECONFEZIONATE DI COMPONENTI PER CALCESTRUZZO
11.2.10. CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO
11.2.10.1 RESISTENZA A COMPRESSIONE
11.2.10.2 RESISTENZA A TRAZIONE
11.2.10.3 MODULO ELASTICO
11.2.10.4 COEFFICIENTE DI POISSON
11.2.10.5 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA
11.2.10.6 RITIRO
11.2.10.7 VISCOSITÀ
11.2.11. DURABILITÀ
11.2.12. CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO (FRC)

11.3. ACCIAIO
11.3.1. PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCIAIO
11.3.1.1 CONTROLLI
11.3.1.2 CONTROLLI DI PRODUZIONE IN STABILIMENTO E PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE
11.3.1.3 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE
11.3.1.4 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI QUALIFICATI
11.3.1.5 FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
11.3.1.6 PROVE DI QUALIFICAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLA QUALITÀ
11.3.1.7 CENTRI DI TRASFORMAZIONE
11.3.2. ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
11.3.2.1 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C
11.3.2.2 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450A
11.3.2.3 ACCERTAMENTO DELLE PROPRIETÀ MECCANICHE
11.3.2.4 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO
11.3.2.5 RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI
11.3.2.5.1 Identificazione delle reti e dei tralicci elettrosaldati
11.3.2.6 SALDABILITÀ
11.3.2.7 TOLLERANZE DIMENSIONALI
11.3.2.8 ALTRI TIPI DI ACCIAI
11.3.2.8.1 Acciai inossidabili
11.3.2.8.2 Acciai zincati
11.3.2.9 GIUNZIONI MECCANICHE
11.3.2.10 PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCIAI DA CEMENTO ARMATO NORMALE – BARRE E ROTOLI
11.3.2.10.1 Controlli sistematici in stabilimento
11.3.2.10.1.1 Generalità
11.3.2.10.1.2 Prove di qualificazione
11.3.2.10.1.3 Procedura di valutazione
11.3.2.10.1.4 Prove periodiche di verifica della qualità
11.3.2.10.2 Controlli su singole colate o lotti di produzione
11.3.2.10.3 Controlli nei centri di trasformazione
11.3.2.10.4 Prove di aderenza
11.3.2.11 PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCIAI DA CEMENTO ARMATO ORDINARIO – RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI
11.3.2.11.1 Controlli sistematici in stabilimento
11.3.2.11.1.1 Prove di qualificazione
11.3.2.11.1.2 Prove di verifica della qualità
11.3.2.11.2 Controlli su singoli lotti di produzione
11.3.2.12 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
11.3.3. ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO
11.3.3.1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO
11.3.3.2 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
11.3.3.3 CADUTE DI TENSIONE PER RILASSAMENTO
11.3.3.4 CENTRI DI TRASFORMAZIONE
11.3.3.5 PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCIAI DA CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
11.3.3.5.1 Prescrizioni comuni – Modalità di prelievo
11.3.3.5.2 Controlli sistematici in stabilimento
11.3.3.5.2.1 Prove di qualificazione
11.3.3.5.2.2 Prove di verifica della qualità
11.3.3.5.2.3 Determinazione delle proprietà e tolleranze
11.3.3.5.2.4 Controlli su singoli lotti di produzione
11.3.3.5.3 Controlli nei centri di trasformazione
11.3.3.5.4 Controlli di accettazione in cantiere
11.3.3.5.5 Prodotti inguainati o inguainati e cerati.
11.3.3.5.6 Prodotti zincati.
11.3.3.5.7 Certificati di prova rilasciati dal laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.
11.3.4. ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE
11.3.4.1 GENERALITÀ
11.3.4.2 ACCIAI LAMINATI
11.3.4.2.1 Controlli sui prodotti laminati
11.3.4.2.2 Fornitura dei prodotti laminati
11.3.4.3 ACCIAIO PER GETTI
11.3.4.4 ACCIAIO PER STRUTTURE SALDATE
11.3.4.5 PROCESSO DI SALDATURA
11.3.4.6 BULLONI E CHIODI
11.3.4.6.1 Bulloni “non a serraggio controllato”
11.3.4.6.2 Bulloni “a serraggio controllato”
11.3.4.6.3 Elementi di collegamento in acciaio inossidabile
11.3.4.6.4 Chiodi
11.3.4.7 CONNETTORI A PIOLO
11.3.4.8 ACCIAI INOSSIDABILI
11.3.4.9 ACCIAI DA CARPENTERIA PER STRUTTURE SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE
11.3.4.10 CENTRI DI TRASFORMAZIONE E CENTRI DI PRODUZIONE DI ELEMENTI SERIALI IN ACCIAIO
11.3.4.11 PROCEDURE DI CONTROLLO SU ACCIAI DA CARPENTERIA
11.3.4.11.1 Controlli in stabilimento di produzione
11.3.4.11.1.1 Suddivisione dei prodotti
11.3.4.11.1.2 Prove di qualificazione
11.3.4.11.1.3 Controllo continuo della qualità della produzione
11.3.4.11.1.4 Verifica periodica della qualità
11.3.4.11.1.5 Controlli su singole colate
11.3.4.11.2 Controlli nei centri di trasformazione e nei centri di produzione di elementi tipologici in acciaio
11.3.4.11.2.1 Centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo
11.3.4.11.2.2 Centri di prelavorazione di componenti strutturali
11.3.4.11.2.3 Officine per la produzione di carpenterie metalliche
11.3.4.11.2.4 Officine per la produzione di bulloni e chiodi
11.3.4.11.3 Controlli di accettazione in cantiere

11.4. ANCORANTI PER USO STRUTTURALE E GIUNTI DI DILATAZIONE
11.4.1. ANCORANTI PER USO STRUTTURALE
11.4.2. GIUNTI DI DILATAZIONE STRADALE

11.5. SISTEMI DI PRECOMPRESSIONE A CAVI POST-TESI E TIRANTI DI ANCORAGGIO
11.5.1. SISTEMI DI PRECOMPRESSIONE A CAVI POST TESI
11.5.2. TIRANTI DI ANCORAGGIO PER USO GEOTECNICO

11.6. APPOGGI STRUTTURALI

11.7. MATERIALI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO
11.7.1 GENERALITÀ
11.7.1.1 PROPRIETÀ DEI MATERIALI
11.7.2 LEGNO MASSICCIO
11.7.3 LEGNO STRUTTURALE CON GIUNTI A DITA
11.7.4. LEGNO LAMELLARE INCOLLATO E LEGNO MASSICCIO INCOLLATO
11.7.5 PANNELLI A BASE DI LEGNO
11.7.6 ALTRI PRODOTTI DERIVATI DAL LEGNO PER USO STRUTTURALE
11.7.7 ADESIVI
11.7.7.1 ADESIVI PER ELEMENTI INCOLLATI IN STABILIMENTO
11.7.7.2 ADESIVI PER GIUNTI REALIZZATI IN CANTIERE
11.7.8 ELEMENTI MECCANICI DI COLLEGAMENTO
11.7.9 DURABILITÀ DEL LEGNO E DERIVATI
11.7.9.1 GENERALITÀ
11.7.9.2 REQUISITI DI DURABILITÀ NATURALE DEI MATERIALI A BASE DI LEGNO
11.7.10 PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONE
11.7.10.1 DISPOSIZIONI GENERALI
11.7.10.1.1 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati
11.7.10.1.2 Forniture, documentazione di accompagnamento, controlli di accettazione in cantiere
11.7.10.2 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

11.8. COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P.
11.8.1. GENERALITÀ
11.8.2. REQUISITI MINIMI DEGLI STABILIMENTI E DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
11.8.3. CONTROLLO DI PRODUZIONE
11.8.3.1 CONTROLLO SUI MATERIALI PER ELEMENTI DI SERIE
11.8.3.2 CONTROLLO DI PRODUZIONE IN SERIE CONTROLLATA
11.8.3.3 PROVE INIZIALI DI TIPO PER ELEMENTI IN SERIE CONTROLLATA
11.8.3.4 MARCHIATURA
11.8.4. PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE
11.8.4.1 QUALIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO
11.8.4.2 QUALIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE IN SERIE DICHIARATA
11.8.4.3 QUALIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE IN SERIE CONTROLLATA
11.8.4.4 SOSPENSIONI E REVOCHE
11.8.5. DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
11.8.6. DISPOSITIVI MECCANICI DI COLLEGAMENTO

11.9. DISPOSITIVI ANTISISMICI E DI CONTROLLO DELLE VIBRAZIONI
11.9.1. TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI
11.9.2. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE
11.9.3. PROCEDURA DI ACCETTAZIONE
11.9.4. DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO LINEARE
11.9.4.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
11.9.5. DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO NON LINEARE
11.9.5.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
11.9.6. DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO VISCOSO
11.9.6.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
11.9.7. ISOLATORI ELASTOMERICI
11.9.7.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
11.9.8. ISOLATORI A SCORRIMENTO
11.9.8.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
11.9.9. DISPOSITIVI A VINCOLO RIGIDO DEL TIPO A “FUSIBILE”
11.9.9.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
11.9.10. DISPOSITIVI (DINAMICI) DI VINCOLO PROVVISORIO
11.9.10.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI

11.10. MURATURA PORTANTE
11.10.1. ELEMENTI PER MURATURA
11.10.1.1 PROVE DI ACCETTAZIONE
11.10.1.1.1 Resistenza a compressione degli elementi resistenti artificiali o naturali
11.10.2. MALTE PER MURATURA
11.10.2.1 MALTE A PRESTAZIONE GARANTITA
11.10.2.2 MALTE A COMPOSIZIONE PRESCRITTA
11.10.2.3 MALTE PRODOTTE IN CANTIERE
11.10.2.4 PROVE DI ACCETTAZIONE
11.10.3. DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI MECCANICI DELLA MURATURA
11.10.3.1 RESISTENZA A COMPRESSIONE
11.10.3.1.1 Determinazione sperimentale della resistenza a compressione
11.10.3.1.2 Stima della resistenza a compressione
11.10.3.2 RESISTENZA CARATTERISTICA A TAGLIO IN ASSENZA DI TENSIONI NORMALI
11.10.3.2.1 Determinazione sperimentale della resistenza a taglio
11.10.3.2.2 Stima della resistenza a taglio
11.10.3.3 RESISTENZA CARATTERISTICA A TAGLIO
11.10.3.4 MODULI DI ELASTICITÀ SECANTI

11.1. GENERALITÀ
Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resistenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 .
I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.
In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:
A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se corredati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011;
B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili;
con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”.
Nel caso C), qualora il fabbricante preveda l’impiego dei prodotti strutturali anche con funzioni di compartimentazione antincendio, dichiarando anche la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco, le Linee Guida sono elaborate dal Servizio Tecnico Centrale di concerto, per la valutazione di tale specifico aspetto, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile del Ministero dell’Interno.
Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblica periodicamente l’elenco delle Linee Guida per il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica di specifici prodotti.
Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore.
Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere riportati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione intermedia, riferiti alla specifica fornitura.
Nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” e la documentazione di qualificazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. Inoltre, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla “Dichiarazione dei Prestazione” o alla documentazione di qualificazione ed a tutti i requisiti applicabili.
Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiarazione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Capo VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011.
Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità.
Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1.
La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il divieto di impiego del materiale o prodotto.
Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a struttura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e prodotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni.
Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011.
Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011;
b) laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale;
Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, ai fini della marcatura CE, le attività di certificazione di prodotto o del controllo di produzione in fabbrica e di prova dovranno essere eseguite dai soggetti previsti dal relativo sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, applicabile al prodotto.
I fabbricanti di materiali, prodotti o componenti disciplinati nella presente norma devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto od ente di controllo che ne abbia titolo.
Qualora il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell’Unione Europea, questi dovrà nominare un mandatario stabilito sul territorio dell’Unione autorizzato ad agire per conto del Fabbricante in relazione ai compiti indicati nel mandato, nel rispetto dell’articolo 12 del Regolamento (UE) n. 305/2011.
Il richiamo alle specifiche tecniche armonizzate, di cui al Regolamento UE 305/2011, contenuto nella presente norma deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato. Il richiamo alle specifiche tecniche volontarie UNI, EN e ISO contenute nella presente norma deve intendersi riferito alla data di pubblicazione se indicata, oppure, laddove non indicata, all’ultima versione aggiornata. Con successivo provvedimento si aggiornano periodicamente gli elenchi delle specifiche tecniche volontarie UNI, EN ed ISO richiamate nella presente norma.

11.2. CALCESTRUZZO
Le Norme contenute nel presente paragrafo si applicano al calcestruzzo per usi strutturali, armato e non, normale e precompresso di cui al § 4.1.

11.2.1. SPECIFICHE PER IL CALCESTRUZZO
La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto deve essere caratterizzata almeno mediante la classe di resistenza, la classe di consistenza al getto ed il diametro massimo dell’aggregato, nonché la classe di esposizione ambientale, di cui alla norma UNI EN 206:2016. Nel caso di impiego di armature di pre- o post-tensione permanentemente incorporate nei getti è obbligatoria anche l’individuazione della classe di contenuto in cloruri. La classe di resistenza è contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cubica Rck e cilindrica fck a compressione uniassiale, misurate rispettivamente su cubi di spigolo 150 mm e su cilindri di diametro 150 mm e di altezza 300 mm .
Inoltre, si dovranno dare indicazioni in merito ai processi di maturazione ed alle procedure di posa in opera, facendo utile riferimento alla norma UNI EN 13670, alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale ed alle Linee Guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera elaborate e pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
La resistenza caratteristica a compressione è definita come la resistenza per la quale si ha il 5% di probabilità di trovare valori inferiori.
Nelle presenti norme la resistenza caratteristica designa quella dedotta da prove su provini come sopra descritti, confezionati e stagionati come specificato al § 11.2.4, eseguite a 28 giorni di maturazione. Potranno essere indicati altri tempi di maturazione a cui riferire le misure di resistenza ed il corrispondente valore caratteristico. Inoltre, si dovrà tener conto degli effetti prodotti da eventuali processi accelerati di maturazione.
Il conglomerato per il getto delle strutture di un’opera o di parte di essa si considera omogeneo ai fini del controllo (secondo le prestazioni), se possiede le medesime caratteristiche prestazionali (classe di resistenza e classe di esposizione).

11.2.2. CONTROLLI DI QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO
Il calcestruzzo deve essere prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire che rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto.
Il controllo si articola nelle seguenti fasi:
Valutazione preliminare
Serve a determinare, prima dell’inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il calcestruzzo in accordo con le prescrizioni di progetto.
Controllo di produzione
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo stesso.
Controllo di accettazione
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo utilizzato per l’esecuzione dell’opera, con prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali.
Prove complementari
Sono prove che vengono eseguite, ove necessario, a complemento delle prove di accettazione.
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.
Il costruttore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo posto in opera, che sarà controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al § 11.2.5.

11.2.3. VALUTAZIONE PRELIMINARE
Il costruttore, prima dell’inizio della costruzione dell’opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio ed acquisire idonea documentazione relativa ai componenti, per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni richieste dal progetto.
Nel caso di forniture provenienti da impianto di produzione industrializzata con certificato di controllo della produzione in fabbrica previsto al § 11.2.8, tale documentazione è costituita da quella di identificazione, qualificazione e controllo dei prodotti da fornire.
Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio della costruzione, la documentazione relativa alla valutazione preliminare delle prestazioni e di accettare le tipologie di calcestruzzo da fornire, con facoltà di far eseguire ulteriori prove preliminari.
Il Direttore dei Lavori ha comunque l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la corrispondenza delle caratteristiche del calcestruzzo fornito rispetto a quelle stabilite dal progetto.

11.2.4. PRELIEVO E PROVA DEI CAMPIONI
Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini.
La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3.
È obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità e/o provenienza dei costituenti dell’impasto possano far presumere una variazione di qualità del calcestruzzo stesso, tale da non poter più essere considerato omogeneo.
Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2012 e UNI EN 12390-2:2009.
Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-3:2009 e UNI EN 12390-4:2002.
Circa il procedimento da seguire per la determinazione della massa volumica vale quanto indicato nella norma UNI EN 12390-7:2009.

11.2.5. CONTROLLO DI ACCETTAZIONE
Il controllo di accettazione è eseguito dal Direttore dei Lavori su ciascuna miscela omogenea e si configura, in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione, nel:
– controllo di tipo A di cui al § 11.2.5.1;
– controllo di tipo B di cui al § 11.2.5.2.
Il controllo di accettazione è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le disuguaglianze di cui alla Tab. 11.2.I seguente:
Tab. 11.2.I

11.2.5.1 CONTROLLO DI TIPO A
Ogni controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m³ ed è costituito da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m³ di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m³ massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.
Nelle costruzioni con meno di 100 m³ di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero.

11.2.5.2 CONTROLLO DI TIPO B
Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500 m³ di miscela omogenea è obbligatorio il controllo
di accettazione di tipo statistico (tipo B).
Il controllo è riferito ad una miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m³ di calcestruzzo.
Ogni controllo di accettazione di tipo B è costituito da almeno 15 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su 100 m³ di getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.
Se si eseguono controlli statistici accurati, l’interpretazione dei risultati sperimentali può essere svolta con i metodi completi dell’analisi statistica assumendo la legge di distribuzione più corretta e il suo valor medio, unitamente al coefficiente di variazione (rapporto tra deviazione standard e valore medio). Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,3. Per calcestruzzi con coefficiente di variazione (s/Rm) superiore a 0,15 occorrono controlli più accurati, integrati con prove complementari di cui al §11.2.7.
Infine, la resistenza caratteristica Rck di progetto dovrà essere minore del valore sperimentale corrispondente al frattile inferiore 5% delle resistenze di prelievo e la resistenza minima di prelievo Rc,min dovrà essere maggiore del valore corrispondente al frattile inferiore 1%.

11.2.5.3 PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI DI CONTROLLO
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.
Il laboratorio incaricato di effettuare le prove sul calcestruzzo provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.
Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.
I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
– l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
– una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
– l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
– il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;
– la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
– la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
– l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l’indicazione delle norme di
riferimento per l’esecuzione della stessa;
– le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
– le modalità di rottura dei campioni;
– la massa volumica del campione;
– i valori delle prestazioni misurate.
Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche indicazioni di cui al § 11.8.3.1
L’opera o la parte di opera realizzata con il calcestruzzo non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la non conformità non è stata definitivamente risolta. Il costruttore deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l’impiego di altri mezzi d’indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel successivo § 11.2.6. Qualora i suddetti controlli confermino la non conformità del calcestruzzo, si deve procedere, sentito il progettista, ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.
Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta verifica delle caratteristiche del calcestruzzo, oppure i risultati del controllo teorico e/o sperimentale non risultassero soddisfacenti, si può: conservare l’opera o parte di essa per un uso compatibile con le diminuite caratteristiche prestazionali accertate, eseguire lavori di consolidamento oppure demolire l’opera o parte di essa.
I controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a verificarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse rispettato, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai controlli di accettazione.

11.2.6. CONTROLLO DELLA RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA
La resistenza del calcestruzzo nella struttura dipende dalla resistenza del calcestruzzo messo in opera, dalla sua posa e costipazione, dalle condizioni ambientali durante il getto e dalla maturazione.
Nel caso in cui:
a) le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure
b) sorgano dubbi sulle modalità di confezionamento, conservazione, maturazione e prova dei provini di calcestruzzo, oppure
c) sorgano dubbi sulle modalità di posa in opera, compattazione e maturazione del calcestruzzo, oppure
d) si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera,
si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive.
Tali prove non sono, in ogni caso, sostitutive dei controlli di accettazione, ma potranno servire al Direttore dei Lavori od al collaudatore per formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera.
Il valore caratteristico della resistenza del calcestruzzo in opera (definita come resistenza caratteristica in situ, Rckis o fckis) è in genere minore del valore della resistenza caratteristica assunta in fase di progetto Rck o fck. Per i soli aspetti relativi alla sicurezza strutturale e senza pregiudizio circa eventuali carenze di durabilità, è accettabile un valore caratteristico della resistenza in situ non inferiore all’85% della resistenza caratteristica assunta in fase di progetto. Per la modalità di determinazione della resistenza a compressione in situ, misurata con tecniche opportune (distruttive e non distruttive), si potrà fare utile riferimento alle norme UNI EN 12504-1, UNI EN 12504-2, UNI EN 12504-3, UNI EN 12504-4. La resistenza caratteristica in situ va calcolata secondo quanto previsto nella norma UNI EN 13791:2008, ai §§ 7.3.2 e 7.3.3, considerando l’approccio B se il numero di carote è minore di 15, oppure l’approccio A se il numero di carote è non minore di 15, in accordo alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo elaborate e pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

11.2.7. PROVE COMPLEMENTARI
Sono prove che eventualmente si eseguono al fine di stimare la resistenza del calcestruzzo in corrispondenza di particolari fasi di costruzione (precompressione, messa in opera) o in condizioni particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.).
Il procedimento di controllo è uguale a quello dei controlli di accettazione.
Tali prove non possono essere sostitutive dei controlli di accettazione che vanno riferiti a provini confezionati e maturati secondo le prescrizioni del punto 11.2.4.
I risultati di tali prove potranno servire al Direttore dei Lavori od al collaudatore per formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera.

11.2.8. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO
Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.
Gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo disciplinato dalle presenti norme devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e mantenere la qualità del prodotto.
Gli impianti devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti dalle presenti norme e che tale rispondenza sia costantemente mantenuta fino all’impiego.
Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato elaborate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla base di criteri appositamente emanati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione.
Nel caso in cui l’impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell’ambito di uno specifico cantiere, la certificazione di cui sopra non è richiesta se il sistema di gestione della qualità del costruttore - predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da un organismo accreditato - prevede l’esistenza e l’applicazione di un sistema di controllo della produzione dell’impianto, conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato elaborate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Il Direttore dei Lavori, che è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi, dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al § 11.2.5 e ricevere, prima dell’inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo del processo produttivo.
Per produzioni di calcestruzzo fino a 1500 m³ di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. Il Direttore dei Lavori deve acquisire, prima dell’inizio della produzione, documentazione relativa ai criteri ed alle prove che hanno portato alla determinazione delle prestazioni di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come indicato al § 11.2.3.

11.2.9. COMPONENTI DEL CALCESTRUZZO
11.2.9.1 LEGANTI
Nelle opere oggetto delle presenti norme devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 197-1 oppure ad uno specifico ETA, purché idonei all’impiego previsto nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26 maggio 1965 n. 595.
È escluso l’impiego di cementi alluminosi.
L’impiego dei cementi richiamati all’art. 1, lettera C della legge 26 maggio 1965 n. 595, è limitato ai calcestruzzi per sbarramenti di ritenuta.
Per la realizzazione di dighe ed altre simili opere massive dove è richiesto un basso calore di idratazione devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso dotati di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 14216.
I leganti idraulici, qualora immessi sul mercato da un distributore attraverso un centro di distribuzione, devono essere all’origine dotati della marcatura CE sopra richiamata. Il centro di distribuzione, così come definito nella norma UNI EN 197-2, deve possedere un'autorizzazione all'uso di detta marcatura concessa al distributore da un organismo di certificazione notificato, in base alle procedure della norma UNI EN 197-2, a dimostrazione che la conformità del prodotto marcato CE è stata mantenuta durante le fasi di trasporto, ricevimento, deposito, imballaggio e spedizione, unitamente alla sua qualità ed identità.
Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive si devono utilizzare cementi con adeguate caratteristiche di resistenza alle specifiche azioni aggressive. Specificamente in ambiente solfatico si devono impiegare cementi resistenti ai solfati conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 197-1 ed alla norma UNI 9156:1997 o, in condizioni di dilavamento, cementi resistenti al dilavamento conformi alla norma UNI 9606:2015.

11.2.9.2 AGGREGATI
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055.
Il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di tali aggregati, ai sensi del Regolamento UE 305/2011, è indicato nella seguente Tab. 11.2.II.
Tab. 11.2.II

È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III a condizione che la miscela di calcestruzzo, confezionato con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle presenti norme.
Tab. 11.2.III

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.2.IV. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.
Tab. 11.2.IV

Il progetto, nelle apposite prescrizioni, potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2, al fine di individuare i limiti di accettabilità delle caratteristiche tecniche degli aggregati.

11.2.9.3 AGGIUNTE
Nei calcestruzzi è ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali.
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per quanto riguarda l’impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206 ed UNI 11104.
I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1.

11.2.9.4 ADDITIVI
Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.

11.2.9.5 ACQUA DI IMPASTO
L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, deve essere conforme alla norma UNI EN 1008: 2003.

11.2.9.6 MISCELE PRECONFEZIONATE DI COMPONENTI PER CALCESTRUZZO
In assenza di specifica norma armonizzata europea, il fabbricante di miscele preconfezionate di componenti per calcestruzzi, cui sia da aggiungere in cantiere l’acqua di impasto, deve documentare per ogni componente utilizzato la conformità alla relativa norma armonizzata europea.

11.2.10. CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO
Le caratteristiche del calcestruzzo possono essere desunte, in sede di progettazione, dalle formulazioni indicate nei successivi punti. Per quanto non previsto si potrà fare utile riferimento alla Sezione 3 della norma UNI EN 1992-1-1:2005.

11.2.10.1 RESISTENZA A COMPRESSIONE
In sede di progetto strutturale si farà riferimento alla resistenza caratteristica a compressione su cubi Rck così come definita nel § 11.2.1.
Dalla resistenza cubica si passerà a quella cilindrica da utilizzare nelle verifiche mediante l’espressione:

Sempre in sede di previsioni progettuali, è possibile passare dal valore caratteristico al valor medio della resistenza cilindrica mediante l’espressione

11.2.10.2 RESISTENZA A TRAZIONE
La resistenza a trazione del calcestruzzo può essere determinata a mezzo di diretta sperimentazione, condotta su provini appositamente confezionati, secondo la norma UNI EN 12390-2:2009, per mezzo delle prove di seguito indicate:
– prove di trazione diretta;
– prove di trazione indiretta: (secondo UNI EN 12390-6:2010 o metodo dimostrato equivalente);
– prove di trazione per flessione: (secondo UNI EN 12390-5:2009 o metodo dimostrato equivalente).
In sede di progettazione si può assumere come resistenza media a trazione semplice (assiale) del calcestruzzo il valore (in N/mm²):

valori che dovranno essere ridotti del 10% in caso di utilizzo di aggregati grossi di riciclo nei limiti previsti dalla Tab. 11.2.III.
I valori caratteristici corrispondenti ai frattili 5% e 95% sono assunti, rispettivamente, pari a 0,7 fctm, ed 1,3 fctm.
Il valore medio della resistenza a trazione per flessione è assunto, in mancanza di sperimentazione diretta, pari a:

11.2.10.3 MODULO ELASTICO
Per modulo elastico istantaneo del calcestruzzo va assunto quello secante tra la tensione nulla e 0,40 fcm, determinato sulla base di apposite prove, da eseguirsi secondo la norma UNI EN 12390-13:2013.
In sede di progettazione si può assumere il valore:

che dovrà essere ridotto del 20% in caso di utilizzo di aggregati grossi di riciclo nei limiti previsti dalla Tab. 11.2.III. Tale formula non è applicabile ai calcestruzzi maturati a vapore. Essa non è da considerarsi vincolante nell’interpretazione dei controlli sperimentali delle strutture.

11.2.10.4 COEFFICIENTE DI POISSON
Per il coefficiente di Poisson può adottarsi, a seconda dello stato di sollecitazione, un valore compreso tra 0 (calcestruzzo fessurato) e 0,2 (calcestruzzo non fessurato).

11.2.10.5 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA
Il coefficiente di dilatazione termica del calcestruzzo può essere determinato a mezzo di apposite prove, da eseguirsi secondo la norma UNI EN 1770:2000.
In sede di progettazione strutturale, o in mancanza di una determinazione sperimentale diretta, per il coefficiente di dilatazione termica del calcestruzzo può assumersi un valor medio pari a 10 x 10-6 °C-1, fermo restando che tale grandezza dipende dal tipo di calcestruzzo considerato (rapporto aggregati/legante, tipi di aggregati, ecc.) e può assumere valori anche sensibilmente diversi da quello indicato.

11.2.10.6 RITIRO
La deformazione assiale per ritiro del calcestruzzo può essere determinata a mezzo di apposite prove, da eseguirsi secondo la norma UNI 11307:2008.
In sede di progettazione strutturale, e quando non si ricorra ad additivi speciali, il ritiro del calcestruzzo può essere valutato sulla base delle indicazioni di seguito fornite.
La deformazione totale da ritiro si può esprimere come:

dove:
εcs è la deformazione totale per ritiro
εcd è la deformazione per ritiro da essiccamento
εca è la deformazione per ritiro autogeno.
Il valore medio a tempo infinito della deformazione per ritiro da essiccamento:

può essere valutato mediante i valori delle seguenti Tabelle 11.2.Va ed 11.2.Vb in funzione della resistenza caratteristica a compressione, dell’umidità relativa e del parametro h0:
Tab. 11.2.Va – Valori di εc0

Tab. 11.2.Vb – Valori di kh

Per valori intermedi dei parametri indicati è consentita l’interpolazione lineare. Lo sviluppo nel tempo della deformazione εcd può essere valutato come:

dove la funzione di sviluppo temporale assume la forma

in cui:
t è l’età del calcestruzzo nel momento considerato (in giorni)
ts è l’età del calcestruzzo a partire dalla quale si considera l’effetto del ritiro da essiccamento (normalmente il termine della maturazione, espresso in giorni).
h0 è la dimensione fittizia (in mm) pari al rapporto 2Ac / u
Ac è l’area della sezione in calcestruzzo
u è il perimetro della sezione in calcestruzzo esposto all’aria.
Il valore medio a tempo infinito della deformazione per ritiro autogeno εca,∞ può essere valutato mediante l’espressione:

con fck in N/mm².

11.2.10.7 VISCOSITÀ
In sede di progettazione, se la tensione di compressione del calcestruzzo, al tempo t0 = j di messa in carico, non è superiore a 0,45 · fckj, il coefficiente di viscosità Φ ( ∞, t0), a tempo infinito, a meno di valutazioni più precise (per es. § 3.1.4 di UNI EN 1992-1-1:2005), può essere dedotto dalle seguenti Tabelle 11.2.VI e 11.2.VII dove h0 è la dimensione fittizia definita in § 11.2.10.6:
Tab. 11.2.VI – Valori di Φ ( ∞, t0). Atmosfera con umidità relativa di circa il 75%

Tab. 11.2.VII - Valori di Φ ( ∞, t0). Atmosfera con umidità relativa di circa il 55%

Per valori intermedi è ammessa una interpolazione lineare.
Nel caso in cui sia richiesta una valutazione in tempi diversi da t = ∞ del coefficiente di viscosità questo potrà essere valutato secondo modelli tratti da documenti di comprovata validità di cui al Capitolo 12.

11.2.11. DURABILITÀ
Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario o precompresso, esposte all’azione dell’ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti dall’attacco chimico, fisico e quelli derivanti dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo.
A tal fine, valutate opportunamente le condizioni ambientali del sito ove sorgerà la costruzione o quelle di impiego, conformemente alle indicazioni della tabella 4.1.III delle presenti norme, in fase di progetto dovranno essere indicate le caratteristiche del calcestruzzo da impiegare in accordo alle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici facendo anche, in assenza di analisi specifiche, utile riferimento alle norme UNI EN 206 ed UNI 11104. Inoltre devono essere rispettati i valori del copriferro nominale di cui al punto 4.1.6.1.3, nonché le modalità e la durata della maturazione umida in accordo alla UNI EN 13670:2010, alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale ed alle Linee Guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Ai fini della valutazione della durabilità, nella formulazione delle prescrizioni sul calcestruzzo, si potranno prescrivere anche prove per la verifica della resistenza alla penetrazione degli agenti aggressivi, quali ad esempio anidride carbonica e cloruri. Si può, inoltre, tener conto del grado di impermeabilità del calcestruzzo, determinando il valore della profondità di penetrazione dell’acqua in pressione. Per la prova di determinazione della profondità della penetrazione dell’acqua in pressione nel calcestruzzo indurito potrà farsi utile riferimento alla norma UNI EN 12390-8.

11.2.12. CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO (FRC)
Il calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) è caratterizzato dalla presenza di fibre discontinue nella matrice cementizia; tali fibre possono essere realizzate in acciaio o materiale polimerico, e devono essere marcate CE in accordo alle norme europee armonizzate, quali la UNI EN 14889-1 ed UNI EN 14889-2 per le fibre realizzate in acciaio o materiale polimerico.
La miscela del calcestruzzo fibrorinforzato deve essere sottoposta a valutazione preliminare secondo le indicazioni riportate nel precedente § 11.2.3 con determinazione dei valori di resistenza a trazione residua fR1k per lo Stato limite di esercizio e fR3k per lo Stato limite Ultimo determinati secondo UNI EN 14651:2007.
Per la qualificazione del calcestruzzo fibrorinforzato e la progettazione delle strutture in FRC si dovrà fare esclusivo riferimento a specifiche disposizioni emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

11.3. ACCIAIO
11.3.1. PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCIAIO
11.3.1.1 CONTROLLI
Le presenti norme prevedono tre forme di controllo obbligatorie:
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione;
- di accettazione in cantiere.
A tale riguardo il Lotto di produzione si riferisce a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 tonnellate.

11.3.1.2 CONTROLLI DI PRODUZIONE IN STABILIMENTO E PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE
Tutti gli acciai oggetto delle presenti norme, siano essi destinati ad utilizzo come armature per calcestruzzo armato normale o precompresso o ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche, devono essere prodotti con un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella conformità del prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione.
Fatto salvo quanto disposto dalle norme europee armonizzate, ove applicabili, il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.
Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del Regolamento UE 305/2011, la valutazione della conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione di seguito indicata.Il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è organismo per il rilascio dell’attestato di qualificazione per gli acciai di cui sopra.
L’inizio della procedura di qualificazione deve essere preventivamente comunicato al Servizio Tecnico Centrale allegando una relazione ove siano riportati:
1) elenco e caratteristiche dei prodotti che si intende qualificare (tipo, dimensioni, caratteristiche meccaniche e chimiche, ecc.);
2) indicazione dello stabilimento e descrizione degli impianti e dei processi di produzione;
3) descrizione dell’organizzazione del controllo interno di qualità con indicazione delle responsabilità aziendali;
4) copia della certificazione del sistema di gestione della qualità;
5) indicazione dei responsabili aziendali incaricati della firma dei certificati;
6) descrizione particolareggiata delle apparecchiature e degli strumenti del laboratorio interno di stabilimento per il controllo continuo di qualità;
7) dichiarazione con la quale si attesti che il servizio di controllo interno della qualità sovrintende ai controlli di produzione ed è indipendente dai servizi di produzione;
8) modalità di marchiatura che si intende adottare per l’identificazione del prodotto finito;
9) descrizione delle condizioni generali di fabbricazione del prodotto nonché dell’approvvigionamento delle materie prime e/o del prodotto intermedio (billette, rotoli, vergella, lamiere, laminati, ecc.);
10) copia del manuale di qualità aziendale, coerente alla norma UNI EN ISO 9001.
11) nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito sul territorio dell’Unione Europea, copia della nomina, mediante mandato scritto, del mandatario.
Il Servizio Tecnico Centrale verifica la completezza e congruità della documentazione presentata e procede a una verifica documentale preliminare della idoneità dei processi produttivi e del Sistema di Gestione della Qualità nel suo complesso.
Se tale verifica preliminare ha esito positivo, il Servizio Tecnico Centrale può effettuare una verifica ispettiva presso lo stabilimento di produzione.
Il risultato della verifica documentale preliminare unitamente al risultato della verifica ispettiva sono oggetto di successiva valutazione da parte del Servizio Tecnico Centrale per la necessaria ratifica e notifica al fabbricante. In caso di esito positivo il fabbricante può proseguire nella procedura di qualificazione del prodotto. In caso negativo viene richiesto al fabbricante di apportare le opportune azioni correttive che devono essere implementate.
La procedura di qualificazione del Prodotto prosegue attraverso le seguenti ulteriori fasi:
– esecuzione delle prove di qualificazione a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR n. 380/2001 incaricato dal Servizio Tecnico Centrale su proposta del fabbricante secondo le procedure di cui al § 11.3.1.4;
– invio dei risultati delle prove di qualificazione da sottoporre a giudizio di conformità al Servizio Tecnico Centrale da parte del laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato;
– in caso di giudizio positivo il Servizio Tecnico Centrale provvede al rilascio dell’Attestato di Qualificazione al fabbricante e inserisce quest’ultimo nel Catalogo ufficiale dei prodotti qualificati che viene reso pubblicamente disponibile;
– in caso di giudizio negativo, il fabbricante può individuare le cause delle non conformità, apportare le opportune azioni correttive, dandone comunicazione sia al Servizio Tecnico Centrale che al laboratorio incaricato e successivamente ripetere le prove di qualificazione.
Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell’Attestato di Qualificazione. La qualificazione ha validità di cinque anni.

11.3.1.3 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE
Per il mantenimento della qualificazione i produttori sono tenuti, con cadenza annuale entro 60 giorni dalla data di scadenza dell’anno di riferimento ad inviare al Servizio Tecnico Centrale:
1) dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del processo produttivo, dell’organizzazione del controllo interno di produzione in fabbrica;
2) i risultati dei controlli interni eseguiti nell’anno sul prodotto nonché la loro elaborazione statistica con l’indicazione del quantitativo di produzione e del numero delle prove;
3) i risultati dei controlli eseguiti nel corso delle prove di verifica periodica di sorveglianza sul prodotto, da parte del laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato;
4) la documentazione di conformità statistica dei parametri rilevati (di cui ai prospetti relativi agli acciai specifici) nel corso delle prove di cui ai punti 2) e 3). Per la conformità statistica tra i risultati dei controlli interni ed i risultati dei controlli effettuati dal laboratorio incaricato, devono essere utilizzati metodi statistici di comprovata validità per il confronto delle varianze e delle medie delle due serie di dati, secondo i procedimenti del controllo della qualità.
Il fabbricante deve segnalare al Servizio Tecnico Centrale ogni eventuale modifica anche temporanea, al processo produttivo o al sistema di controllo, apportata ad uno dei requisiti richiesti durante la procedura di qualificazione.
Il Servizio Tecnico Centrale esamina la documentazione al fine del mantenimento della qualificazione.
Ogni sospensione della produzione deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Tecnico Centrale indicandone le motivazioni.
Qualora la produzione venga sospesa per oltre un anno, la procedura di qualificazione deve essere ripetuta.
Il Servizio Tecnico Centrale può effettuare o far effettuare, in qualsiasi momento, al laboratorio incaricato ulteriori visite ispettive finalizzate all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per la qualificazione.
Al termine del periodo di validità di cinque anni dell’Attestato di Qualificazione il fabbricante deve chiedere il rinnovo; il Servizio Tecnico Centrale, valutata anche la conformità relativa all’intera documentazione fornita nei cinque anni precedenti, rinnova la qualificazione.
Il mancato invio della documentazione di cui sopra entro i previsti sessanta giorni oppure l’accertamento da parte del Servizio Tecnico Centrale di rilevanti non conformità, comporta la sospensione oppure la decadenza della qualificazione.

11.3.1.4 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI QUALIFICATI
Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi sia da quelli di prodotti fabbricati nello stesso stabilimento ma aventi differenti caratteristiche, sia da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso fabbricante. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.
Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso fabbricante, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Considerate la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, possono essere adottati differenti sistemi di marchiatura, anche in relazione all’uso, quali ad esempio l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, l’apposizione di targhe o cartellini, la sigillatura dei fasci e altri. Permane comunque l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda barre e rotoli.
L’identificazione e la rintracciabilità dei prodotti qualificati sono requisiti obbligatori. Le modalità di applicazione sono specificate nei paragrafi relativi alle singole tipologie di prodotto.
Tenendo presente che l’elemento determinante della marchiatura è costituito dalla sua inalterabilità nel tempo e dalla impossibilità di manomissione, il fabbricante deve rispettare le modalità di marchiatura dichiarate nella documentazione presentata al Servizio Tecnico Centrale e deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate.
La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile.
Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o confezione) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.
Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal Direttore dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale.
I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal Servizio Tecnico Centrale.
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale.

11.3.1.5 FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito .
Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito .
Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore stesso.
Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del fabbricante.

11.3.1.6 PROVE DI QUALIFICAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLA QUALITÀ
I laboratori incaricati, di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, devono operare secondo uno specifico piano di qualità approvato dal Servizio Tecnico Centrale.
I certificati di prova emessi devono essere uniformati ad un modello standard elaborato dal Servizio Tecnico Centrale.
I relativi certificati devono contenere almeno:
– l’identificazione dell’azienda produttrice e dello stabilimento di produzione;
– l’indicazione del tipo di prodotto e della eventuale dichiarata saldabilità;
– il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Tecnico Centrale;
– gli estremi dell’attestato di qualificazione nonché l’ultimo attestato di conferma della qualificazione (per le sole verifiche periodiche della qualità);
– la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato;
– le dimensioni nominali ed effettive del prodotto ed i risultati delle prove eseguite;
– l’analisi chimica per i prodotti dichiarati saldabili (o comunque utilizzati per la fabbricazione di prodotti finiti elettrosaldati);
– le elaborazioni statistiche previste nei §§: 11.3.2.12 e 11.3.3.5.
I prelievi in stabilimento sono effettuati, ove possibile, dalla linea di produzione.
Le prove possono essere effettuate dai tecnici del laboratorio incaricato, anche presso lo stabilimento del fabbricante, qualora le attrezzature utilizzate siano tarate e la loro idoneità sia accertata e documentata.
Di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione nel rapporto di prova nel quale deve essere presente la dichiarazione del rappresentante del laboratorio incaricato relativa all’idoneità delle attrezzature utilizzate.
In caso di risultato negativo delle prove il fabbricante deve individuare le cause e apportare le opportune azioni correttive, dandone comunicazione al laboratorio incaricato e successivamente ripetere le prove di verifica.
Le specifiche per l’effettuazione delle prove di qualificazione e delle verifiche periodiche della qualità, ivi compresa la cadenza temporale dei controlli stessi, sono riportate rispettivamente nei seguenti paragrafi.
§ 11.3.2.12, per acciai per calcestruzzo armato in barre o rotoli, reti e tralicci elettrosaldati;
§ 11.3.3.5, per acciai per calcestruzzo armato precompresso;
§ 11.3.4.11, per acciai per carpenterie metalliche.

11.3.1.7 CENTRI DI TRASFORMAZIONE
Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre, rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni.
Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione prevista al § 11.3.1.5.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.
I centri di trasformazione devono dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di garantire che le lavorazioni effettuate assicurino il mantenimento della conformità delle caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti alle presenti norme.
Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di trasformazione, deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001.
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un centro di trasformazione devono essere accompagnati da idonea documentazione, specificata nel seguito, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso e che consenta la completa tracciabilità del prodotto.
I centri di trasformazione sono tenuti ad effettuare controlli atti a garantire al prodotto finale caratteristiche meccaniche conformi alla classificazione dell’acciaio originale non lavorato.
Nell’ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura. In particolare il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto. Per i processi sia di saldatura che di piegatura, si potrà fare utile riferimento alla normativa europea applicabile.
Il Direttore Tecnico dello stabilimento, nominato dal Centro di Trasformazione, dovrà essere abilitato all’esercizio di idonea professione tecnica.
I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività, indicando le tipologie di prodotti trasformati, l’organizzazione, i procedimenti di lavorazione, nonché fornire copia della certificazione del sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di trasformazione. Ogni centro di trasformazione deve inoltre indicare un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso; il sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di trasformazione, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, deve essere certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.
Nella dichiarazione di attività al Servizio Tecnico Centrale deve essere indicato l’impegno ad utilizzare esclusivamente elementi di base qualificati all’origine.
Alla dichiarazione deve essere allegata la nota di incarico al Direttore Tecnico del centro di trasformazione, controfirmata dallo stesso per accettazione ed assunzione delle responsabilità, ai sensi delle presenti norme, sui controlli sui materiali.
Il Servizio Tecnico Centrale, con il rilascio del relativo Attestato di “Denuncia dell’attività del centro di trasformazione”, attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra.
I centri di trasformazione sono tenuti a comunicare ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della denuncia di attività. Il Servizio Tecnico Centrale provvede ad aggiornare l’elenco della documentazione necessaria ad ottenere l’Attestato di “Denuncia dell’attività del centro di trasformazione”, in base ai progressi tecnici ed agli aggiornamenti normativi che dovessero successivamente intervenire.
I Centri di Trasformazione devono far eseguire da laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001 le prove indicate negli specifici paragrafi relativi a ciascun prodotto in acciaio (§11.3.2.10.3, § 11.3.3.5.3, § 11.3.4.11.2) e devono comunicare al Servizio Tecnico Centrale le eventuali variazioni apportate al processo di produzione depositato.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati, proveniente da un Centro di trasformazione, deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’Attestato di “Denuncia dell’attività del centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno di cui ai paragrafi specifici relativi a ciascun prodotto (§ 11.3.2.10.3, § 11.3.3.5.3, § 11.3.4.11.2), fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, può prendere visione del Registro di cui al § 11.3.2.10.3;
c) da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del § 11.3.1.5 in relazione ai prodotti utilizzati nell’ambito della specifica fornitura. Copia della documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del centro di trasformazione, è consegnata al Direttore dei Lavori se richiesta.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del Centro di trasformazione. Gli atti di cui sopra sono consegnati al collaudatore che, tra l’altro, riporta nel Certificato di collaudo gli estremi del Centro di trasformazione che ha fornito il materiale lavorato.
Il Centro di trasformazione fornisce copia della documentazione di cui ai precedenti punti b) e c) in caso di richiesta delle competenti autorità di vigilanza.
E’ prevista la sospensione o, nei casi più gravi o di recidiva, la revoca dell’Attestato di “Denuncia dell’attività del centro di trasformazione” qualora il Servizio Tecnico Centrale accerti difformità fra i documenti forniti e l’attività effettivamente svolta, la non veridicità delle dichiarazioni prestate oppure la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella vigente normativa tecnica. I provvedimenti di sospensione e di revoca vengono adottati dal Servizio Tecnico Centrale.

11.3.2. ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al precedente § 11.3.1.2 e controllati con le modalità riportate nel § 11.3.2.11.

11.3.2.1 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C
L’acciaio per calcestruzzo armato B450C è caratterizzato dai seguenti valori nominali della tensione di snervamento e della tensione a carico massimo da utilizzare nei calcoli:
Tab. 11.3.Ia

e deve rispettare i requisiti indicati nella seguente Tab. 11.3.Ib:
Tab. 11.3.Ib

Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato al § 11.3.2.3.

11.3.2.2 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450A
L’acciaio per calcestruzzo armato B450A, caratterizzato dai medesimi valori nominali della tensione di snervamento e della tensione a carico massimo dell’acciaio B450C, deve rispettare i requisiti indicati nella seguente Tab.11.3.Ic.
Tab. 11.3.Ic

Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato al § 11.3.2.3.

11.3.2.3 ACCERTAMENTO DELLE PROPRIETÀ MECCANICHE
Per l’accertamento delle proprietà meccaniche di cui alle precedenti tabelle si applica la norma UNI EN ISO 15630-1: 2010.
Le proprietà meccaniche dei campioni ottenuti da rotolo raddrizzato, reti e tralicci sono determinate su provette mantenute per 60 (+15, –0) minuti a 100 ± 10 °C e successivamente raffreddate in aria calma a temperatura ambiente.
In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si sostituisce fy con f(0,2).
La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura di 20 ± 5 °C piegando la provetta a 90°, mantenendola poi per 60 minuti a 100 ± 10 °C e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche.

11.3.2.4 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO
L’acciaio per calcestruzzo armato è esclusivamente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni.
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera.
La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire:
– in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;
– in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al § 11.3.1.7.
Tutti gli acciai per calcestruzzo armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie dotata di nervature o dentellature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, atte a garantire adeguata aderenza tra armature e conglomerato cementizio.
Per quanto riguarda la marchiatura delle barre e dei rotoli vale quanto indicato al § 11.3.1.4.
Per la documentazione di accompagnamento delle forniture di acciaio provenienti dallo stabilimento di produzione o da un distributore intermedio, vale quanto indicato al § 11.3.1.5; per quanto riguarda i prodotti pre-sagomati o pre-assemblati vale quanto indicato al § 11.3.1.7.
Tutti i prodotti sono caratterizzati dal diametro Ø della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm³.
Gli acciai B450C, di cui al § 11.3.2.1, possono essere impiegati in barre di diametro Ø compreso tra 6 e 40 mm.
Per gli acciai B450A, di cui al § 11.3.2.2 il diametro Ø delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm.
L’uso di acciai forniti in rotolo è ammesso, esclusivamente per impieghi strutturali, per diametri Ø non superiori a 16 mm per gli acciai B450C e diametri Ø non superiori a 10 mm per gli acciai B450A.
L’acciaio in rotoli deve essere utilizzato direttamente per sagomatura e assemblaggio ed esclusivamente da un Centro di Trasformazione di cui al §11.3.1.7 oppure da un fabbricante per la produzione di reti o tralicci elettrosaldati di cui al § 11.3.2.5. Non è consentito altro impiego di barre d’acciaio provenienti dal raddrizzamento di rotoli.
Per quanto riguarda le tolleranze dimensionali si fa riferimento a quanto previsto nella UNI EN 10080:2005.

11.3.2.5 RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI
Gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L’interasse delle barre non deve superare, nelle due direzioni, 330 mm.
I tralicci e le reti sono prodotti reticolari assemblati in stabilimento mediante elettrosaldature, eseguite da macchine automatiche in tutti i punti di intersezione.
Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450C, gli elementi base devono avere diametro Ø che rispetta la limitazione: 6 mm ≤
Ø ≤ 16 mm.
Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450A, gli elementi base devono avere diametro Ø che rispetta la limitazione: 5 mm ≤
Ø ≤ 10 mm.
Il rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci deve essere:

I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN ISO 15630-2:2010 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm².
Oltre a quanto sopra citato, con riferimento ai procedimenti di saldatura non automatizzati ed ai saldatori di reti e tralicci elettrosaldati, si applicano la norma UNI EN ISO 17660-1:2007 per i giunti saldati destinati alla trasmissione dei carichi ed UNI EN 17660-2:2007 per i giunti saldati non destinati alla trasmissione dei carichi.
In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono essere della stessa classe di acciaio. Nel caso dei tralicci è ammesso l’uso di elementi di collegamento fra correnti superiori ed inferiori aventi superficie liscia purché realizzate con acciaio B450A oppure B450C.
In ogni caso il fabbricante deve procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete o traliccio, secondo le procedure di cui al §11.3.2.11.

11.3.2.5.1 Identificazione delle reti e dei tralicci elettrosaldati
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.6 SALDABILITÀ
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.7 TOLLERANZE DIMENSIONALI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.8 ALTRI TIPI DI ACCIAI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.8.1 Acciai inossidabili
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.8.2 Acciai zincati
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.9 GIUNZIONI MECCANICHE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.10 PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCIAI DA CEMENTO ARMATO NORMALE – BARRE E ROTOLI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.10.1 Controlli sistematici in stabilimento
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.10.1.1 Generalità
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.10.1.2 Prove di qualificazione
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.10.1.3 Procedura di valutazione
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.10.1.4 Prove periodiche di verifica della qualità
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.10.2 Controlli su singole colate o lotti di produzione
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.10.3 Controlli nei centri di trasformazione
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.10.4 Prove di aderenza
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.11 PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCIAI DA CEMENTO ARMATO ORDINARIO – RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.11.1 Controlli sistematici in stabilimento
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.11.1.1 Prove di qualificazione
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.11.1.2 Prove di verifica della qualità
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.11.2 Controlli su singoli lotti di produzione
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.2.12 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3. ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.2 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.3 CADUTE DI TENSIONE PER RILASSAMENTO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.4 CENTRI DI TRASFORMAZIONE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.5 PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCIAI DA CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.5.1 Prescrizioni comuni – Modalità di prelievo
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.5.2 Controlli sistematici in stabilimento
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.5.2.1 Prove di qualificazione
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.5.2.2 Prove di verifica della qualità
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.5.2.3 Determinazione delle proprietà e tolleranze
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.5.2.4 Controlli su singoli lotti di produzione
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.5.3 Controlli nei centri di trasformazione
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.5.4 Controlli di accettazione in cantiere
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.5.5 Prodotti inguainati o inguainati e cerati.
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.5.6 Prodotti zincati.
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.3.5.7 Certificati di prova rilasciati dal laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4. ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.1 GENERALITÀ
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.2 ACCIAI LAMINATI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.2.1 Controlli sui prodotti laminati
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.2.2 Fornitura dei prodotti laminati
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.3 ACCIAIO PER GETTI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.4 ACCIAIO PER STRUTTURE SALDATE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.5 PROCESSO DI SALDATURA
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.6 BULLONI E CHIODI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.6.1 Bulloni “non a serraggio controllato”
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.6.2 Bulloni “a serraggio controllato”
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.6.3 Elementi di collegamento in acciaio inossidabile
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.6.4 Chiodi
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.7 CONNETTORI A PIOLO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.8 ACCIAI INOSSIDABILI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.9 ACCIAI DA CARPENTERIA PER STRUTTURE SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.10 CENTRI DI TRASFORMAZIONE E CENTRI DI PRODUZIONE DI ELEMENTI SERIALI IN ACCIAIO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.11 PROCEDURE DI CONTROLLO SU ACCIAI DA CARPENTERIA
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.11.1 Controlli in stabilimento di produzione
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.11.1.1 Suddivisione dei prodotti
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.11.1.2 Prove di qualificazione
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.11.1.3 Controllo continuo della qualità della produzione
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.11.1.4 Verifica periodica della qualità
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.11.1.5 Controlli su singole colate
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.11.2 Controlli nei centri di trasformazione e nei centri di produzione di elementi tipologici in acciaio
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.11.2.1 Centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.11.2.2 Centri di prelavorazione di componenti strutturali
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.11.2.3 Officine per la produzione di carpenterie metalliche
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.11.2.4 Officine per la produzione di bulloni e chiodi
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.3.4.11.3 Controlli di accettazione in cantiere
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.4. ANCORANTI PER USO STRUTTURALE E GIUNTI DI DILATAZIONE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.4.1. ANCORANTI PER USO STRUTTURALE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.4.2. GIUNTI DI DILATAZIONE STRADALE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.5. SISTEMI DI PRECOMPRESSIONE A CAVI POST-TESI E TIRANTI DI ANCORAGGIO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.5.1. SISTEMI DI PRECOMPRESSIONE A CAVI POST TESI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.5.2. TIRANTI DI ANCORAGGIO PER USO GEOTECNICO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.6. APPOGGI STRUTTURALI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7. MATERIALI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.1 GENERALITÀ
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.1.1 PROPRIETÀ DEI MATERIALI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.2 LEGNO MASSICCIO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.3 LEGNO STRUTTURALE CON GIUNTI A DITA
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.4. LEGNO LAMELLARE INCOLLATO E LEGNO MASSICCIO INCOLLATO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.5 PANNELLI A BASE DI LEGNO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.6 ALTRI PRODOTTI DERIVATI DAL LEGNO PER USO STRUTTURALE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.7 ADESIVI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.7.1 ADESIVI PER ELEMENTI INCOLLATI IN STABILIMENTO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.7.2 ADESIVI PER GIUNTI REALIZZATI IN CANTIERE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.8 ELEMENTI MECCANICI DI COLLEGAMENTO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.9 DURABILITÀ DEL LEGNO E DERIVATI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.9.1 GENERALITÀ
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.9.2 REQUISITI DI DURABILITÀ NATURALE DEI MATERIALI A BASE DI LEGNO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.10 PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.10.1 DISPOSIZIONI GENERALI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.10.1.1 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.10.1.2 Forniture, documentazione di accompagnamento, controlli di accettazione in cantiere
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.7.10.2 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8. COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P.
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8.1. GENERALITÀ
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8.2. REQUISITI MINIMI DEGLI STABILIMENTI E DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8.3. CONTROLLO DI PRODUZIONE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8.3.1 CONTROLLO SUI MATERIALI PER ELEMENTI DI SERIE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8.3.2 CONTROLLO DI PRODUZIONE IN SERIE CONTROLLATA
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8.3.3 PROVE INIZIALI DI TIPO PER ELEMENTI IN SERIE CONTROLLATA
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8.3.4 MARCHIATURA
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8.4. PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8.4.1 QUALIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8.4.2 QUALIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE IN SERIE DICHIARATA
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8.4.3 QUALIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE IN SERIE CONTROLLATA
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8.4.4 SOSPENSIONI E REVOCHE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8.5. DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.8.6. DISPOSITIVI MECCANICI DI COLLEGAMENTO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9. DISPOSITIVI ANTISISMICI E DI CONTROLLO DELLE VIBRAZIONI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.1. TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.2. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.3. PROCEDURA DI ACCETTAZIONE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.4. DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO LINEARE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.4.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.5. DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO NON LINEARE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.5.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.6. DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO VISCOSO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.6.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.7. ISOLATORI ELASTOMERICI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.7.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.8. ISOLATORI A SCORRIMENTO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.8.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.9. DISPOSITIVI A VINCOLO RIGIDO DEL TIPO A “FUSIBILE”
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.9.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.10. DISPOSITIVI (DINAMICI) DI VINCOLO PROVVISORIO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.9.10.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10. MURATURA PORTANTE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.1. ELEMENTI PER MURATURA
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.1.1 PROVE DI ACCETTAZIONE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.1.1.1 Resistenza a compressione degli elementi resistenti artificiali o naturali
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.2. MALTE PER MURATURA
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.2.1 MALTE A PRESTAZIONE GARANTITA
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.2.2 MALTE A COMPOSIZIONE PRESCRITTA
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.2.3 MALTE PRODOTTE IN CANTIERE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.2.4 PROVE DI ACCETTAZIONE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.3. DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI MECCANICI DELLA MURATURA
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.3.1 RESISTENZA A COMPRESSIONE
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.3.1.1 Determinazione sperimentale della resistenza a compressione
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.3.1.2 Stima della resistenza a compressione
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.3.2 RESISTENZA CARATTERISTICA A TAGLIO IN ASSENZA DI TENSIONI NORMALI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.3.2.1 Determinazione sperimentale della resistenza a taglio
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.3.2.2 Stima della resistenza a taglio
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.3.3 RESISTENZA CARATTERISTICA A TAGLIO
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.

11.10.3.4 MODULI DI ELASTICITÀ SECANTI
L’ ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all’articolo 50, commi 7 e 7 - bis, del decreto legge n. 189 del 2016.